Il DM 55/14, recentemente modificato dal DM 37/18, fissa i parametri minimi e massimi di compenso (onorari) per ciascuna attività, civile, penale, e ammistrativa e tributaria, ma, a differenza della previgente normativa (anteriore al 2012), è ora possibile derogarvi e fissare un compenso unico forfetario che prescinda totalmente da tali parametri.
Una recente disposizione normativa ha previsto, inoltre, anche per la libera professione, l’obbligo di rilasciare al cliente un preventivo di spesa.
Nelle attività di consulenza, la pattuizione di un compenso unico forfetario, anche per la maggior facilità di determinazione, costituisce la regola dello Studio.
Nel contenzioso giudiziale, ovverosia nelle cause civili e nei processi penali e amministrativi, la cui durata è spesso indipendente dalla volontà del legale, lo Studio è disponibile a valutare un compenso forfetario.
Per le imprese, società commerciali e altri Enti, lo Studio è disponibile a valutare accordi e/o convenzioni per la consulenza continuativa e, limitatamente al recupero credito, la previsione di un importo annuo unico forfetario per un numero predeterminato di decreti ingiuntivi.